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Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

60151
Stato 6 occorrenze

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2.

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale:

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

in vigore della presente legge costituzionale.

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3

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